STATUTO

 

ASSOCIAZIONE PUGLIASWISS

“UN PONTE TRA LA PUGLIA E LA SVIZZERA”

Associazione per lo sviluppo e la promozione dei rapporti culturali ed economici tra Puglia e Svizzera.

STATUTO

Art. 1. Denominazione

In data 16.01.2011 è stata costituita, in Mendrisio, Canton Ticino, Svizzera, l’Associazione PUGLIASWISS, “Un Ponte tra la Puglia e la Svizzera”, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Caratteristiche

PUGLIASWISS è un’associazione a vocazione internazionale di scambi culturali. E’ apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 3. Durata

La durata è illimitata.

Art. 4. Sede sociale, indirizzo, sezioni, adunanze

La sede sociale è nel Canton Ticino, all’indirizzo del suo Presidente.

L’associazione intende attivare sezioni in Svizzera (Mendrisio) ed Italia (Puglia) e potrà aprirne altre in altri Paesi.

Le riunioni del Comitato e le Assemblee si svolgeranno in posti scelti a seconda delle necessità e delle circostanze.

Art. 5. Scopo, in generale

L’associazione nasce con lo scopo di promuovere ed organizzare scambi culturali, incontri, occasioni di vacanza, con e tra persone (singoli o gruppi) di località e paesi diversi, al fine di facilitare il contatto tra culture, aprire nuovi orizzonti, diffondere le conoscenze, favorire la crescita umana e spirituale dell’uomo.

Tempo libero e vacanze – intese come viaggio-scoperta di luoghi, persone, usi, costumi, tradizioni, in un’unica parola tutto ciò che fa “Cultura”.

L’Associazione PUGLIASWISS è anche sensibile alla scoperta-riscoperta e salvaguardia dell’ambiente.

Art. 6. Obiettivi specifici

- Favorire i contatti, gli incontri, le sinergie, tra Enti, Associazioni, Operatori delle due realtà territoriali (Svizzera e Puglia) in ambito culturale, turistico, economico in genere;

- Incoraggiare gli scambi, tra Operatori ed Amministratori, per offrire loro nuove opportunità, sia d’incontro che di promozione e di scambi culturali;

- Sostenere e promuovere le attività degli associati.

L’Associazione PUGLIASWISS potrà inoltre, nell’ambito della sua attività:

- organizzare corsi, seminari, convegni, su temi specifici proposti dai soci o su particolari tematiche ritenute di interesse generale;

- promuovere e/o organizzare, avvalendosi di operatori ed esperti, gite, escursioni, visite a particolari luoghi e/o località che rivestono un interesse storico, archeologico, naturalistico, ambientale, gastronomico ecc.

- collaborare e/o cooperare, nel limite del possibile, con enti ed associazioni aventi scopi similari o che condividono i medesimi obiettivi (arricchimento culturale dell'uomo);

- dare alla propria attività una connotazione internazionale;

- far conoscere la propria attività partecipando a fiere, esposizioni o pubblicando materiale informativo e pubblicitario, ed utilizzando, all'occorrenza, i mezzi di informazione o comunicazione, sia cartacei, che informatici, o legati alle nuove tecnologie.

Art. 7. Soci (membri dell’associazione)

I membri dell'Associazione si distinguono in membri attivi e membri onorari, tutti tenuti al pagamento della quota sociale.

Il Presidente predispone ed aggiorna un apposito elenco dei membri dell’Associazione.

La divulgazione a terzi di detto elenco o di singoli nominativi in esso contenuti, così come la relativa pubblicazione sul sito web dell’Associazione o su altri documenti, richiedono il consenso dei diretti interessati (soci).

Art. 8. Soci onorari

I soci onorari sono proclamati tali dall’Assemblea generale in riconoscimento di meriti acquisiti nella divulgazione ed applicazione degli scopi dell’Associazione.

Il Comitato, a sua insindacabile volontà, può decidere di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale.

Art. 9. Ammissioni

Per essere ammesso quale socio occorre presentare domanda o richiesta, in forma scritta.

L’ammissione sarà deliberata dal Comitato e convalidata con il pagamento della quota sociale annua, fissata.

Art. 10. Esclusione

L’esclusione dall’associazione avviene sempre a norma di legge anche senza indicazione del motivo.

Art. 11. Organi dell’Associazione

Gli organi della Società sono l’Assemblea (dei soci) e il Comitato nonché, se nominato, il revisore o l’organo di revisione.

Art. 12. Assemblea

L’Assemblea, organo supremo dell’Associazione, può deliberare e prendere le opportune decisioni, ogniqualvolta si trova riunita la maggioranza dei soci iscritti nell’apposito elenco.

L’Assemblea è convocata dal Comitato a seconda delle necessità oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

In caso di votazione, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità decide il voto del Presidente) e possono riguardare qualsiasi aspetto legato all’attività o alla vita dell’Associazione, anche non previsto né annunciato da un precedente ordine del giorno.

In caso d’urgenza, le decisioni possono essere prese per consultazione scritta fra soci, sempre nel rispetto delle regole di maggioranza sopra indicate.

L’Assemblea ha tutti i poteri previsti dallo statuto nonché quelli non espressamente devoluti al Comitato esecutivo, al Presidente o al Segretario/Cassiere.

In particolare, essa nomina e revoca il Presidente, il Segretario/Cassiere e gli altri membri del Comitato esecutivo.

Una volta l’anno, l’Assemblea prende atto dei conti dell’anno precedente, con o senza rilascio di liberatoria agli incaricati.

Art. 13. Comitato

Il Comitato è composto da 2 – 9 persone, nominate per un periodo di due anni dall’Assemblea e rieleggibili. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato.

Il Comitato provvede a tutti i compiti burocratici legati alla vita dell’Associazione, in particolare fa in modo che tutte le decisioni, sue o dell’Assemblea, siano chiaramente verbalizzate, all’occorrenza da una persona non facente parte del Comitato stesso.

Il Presidente ha un ruolo direttivo e di coordinamento delle attività dell’Associazione.

Il Segretario/Cassiere registra entrate ed uscite di cassa, conservando in modo ordinato i relativi scontrini ed altri giustificativi. Tiene i contatti con la banca o l’ufficio postale che ha in deposito i fondi dell’Associazione. In ottemperanza alla legge; tiene inoltre lo stato patrimoniale dell’Associazione e provvede agli eventuali adempimenti tributari.

Art. 14. Revisione dei conti

L’Assemblea può nominare in ogni tempo una o più persone preposte al controllo dei conti dell’Associazione, stabilendo, nel contempo, i termini e la durata del relativo incarico.

Art. 15. Poteri di rappresentanza

Il Presidente e il Comitato rappresentano l’Associazione nei rapporti con i terzi.

Per la sottoscrizione di scritti a carattere giuridicamente vincolante, è richiesta la firma congiunta di due membri del Comitato.

Tuttavia, per i prelievi dai conti bancari o postali, è sufficiente la firma individuale del Segretario/Cassiere o del Presidente.

Art. 16. Finanziamento dell’Associazione

Il finanziamento dell’associazione è assicurato dalle entrate delle quote sociali, da eventuali donazioni e lasciti nonché dal ricavo dei proventi da manifestazioni, eventi, pubblicazioni, organizzati a nome o per conto dell’Associazione stessa.

Art. 17. Responsabilità

I debiti, gli impegni ed altri obblighi dell’Associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E’ esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 18. Quote sociali

Sono stabilite di anno in anno dall’assemblea.

Art. 19. Altre disposizioni

La legge civile (CC) disciplina tutte le questioni non contemplate dal presente statuto.

ASSOCIAZIONE PUGLIASWISS, Via Borromini n° 15, 6850 Mendrisio

 

Il presente statuto è stato approvato in data 16 gennaio 2011 dai 4 soci fondatori dell’Associazione, che appongono la loro firma sul presente atto e provvedono alla nomina del primo comitato nella persona di Orazio Venuti, Presidente e di Danila Soldini, segretaria-cassiera. Le firme di Orazio Venuti e di Danila Soldini valgono anche come accettazione di carica.